LA SORTE DEI CREDITI RIMASTI ESTRANEI ALLA MASSA FALLIMENTARE

LA SORTE DEI CREDITI RIMASTI ESTRANEI ALLA MASSA FALLIMENTARE

Con l’ordinanza in commento, il Tribunale di Bari è tornato ad affrontare il tema relativo ai crediti rimasti estranei alla procedura concorsuale.

Nel caso in esame, era esperita azione monitoria avverso un soggetto precedentemente fallito il quale, nella successiva fase di opposizione, deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo, per non essersi la creditrice insinuata tempestivamente allo stato passivo.

Secondo la giurisprudenza oramai consolidata, il creditore che si mantenga estraneo alla procedura concorsuale ben può agire contro il fallito per ottenere un provvedimento che, pur non essendo opponibile al momento, alla massa dei creditori, diviene eseguibile quando il debitore ritorna in bonis (Cfr. Cass. Civ., Sez III, sentenza n. 6734/2011).

Il creditore rimasto estraneo alla procedura fallimentare, pertanto, può ben agire nei confronti del debitore dichiarato fallito, notificandogli personalmente il decreto ingiuntivo.

Infatti, la perdita della capacità processuale che consegue alla dichiarazione di fallimento non è assoluta ma relativa: il creditore che si mantenga estraneo alla procedura concorsuale, pertanto, ben può agire contro il fallito per ottenere un provvedimento che, pur non essendo opponibile al momento alla massa dei creditori, diviene eseguibile quando il debitore ritorna in bonis.

Conseguentemente, se il fallito non si difende a seguito della notifica di un decreto ingiuntivo da parte di un creditore estraneo alla massa, il provvedimento, decorsi i termini di opposizione, diviene definitivo ed acquista esecutività dopo la chiusura del fallimento (Cfr. Cass. Civ., Sez. IV, lavoro, sentenza n. 2542/1981).